L’articolo 19, commi 21-23 attribuisce alle PMI un contributo a fondo perduto per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.
Il comma 21 attribuisce alle PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, un contributo a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a € 40.000, e comunque non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti a decorrere dal periodo di imposta 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.
I voucher sono concessi per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi:
§ di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;
§ di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
I contributi sono altresì concessi alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete (disciplinato dall’art. 3 del D.L. 5/2009 – L. 33/2009), avente nel programma comune di rete lo sviluppo di processi innovativi in materia di:
§ trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0;
§ organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
I contributi sono erogati tramite voucher di importo non superiore a € 80.000, per l’acquisizione di consulenze specialistiche.
Per beneficiare del contributo, il programma di rete deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione delle organizzazioni nazionali di rappresentanza datoriale ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il DM previsto dal comma 4 dell’articolo 19 (alla cui scheda di lettura si rinvia).
I contributi sono concessi nel limite di € 25 mln per ciascuno degli anni compresi nel periodo 2019-2021 (si veda il comma 23) a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio di consulenza tra i soggetti beneficiari e le società o i manager in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e iscritti in un apposito elenco.
ARTICOLO 19, COMMI 21-23
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La norma in esame demanda quindi a un decreto del Ministro dello sviluppo economico (da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge), la determinazione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi nonché l’istituzione dell’elenco.
In base al comma 22, i contributi sono erogati in conformità al regolamento (UE) 1407/2013, relativo agli aiuti de minimis.
Infine, per l’erogazione dei contributi in questione, il comma 23 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo, con una dotazione pari a € 25 mln per ciascuno degli anni inclusi nel periodo 2019-2021.