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Linea Internazionalizzazione PMI 21-27 | Agevolazione Fino a 350.000€ per le imprese Lombarde

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Un intervento di finanziamento agevolato combinato con un contributo a fondo perduto per promuovere l’internazionalizzazione delle imprese lombarde supportando la realizzazione di programmi strutturati di sviluppo finalizzati ad avviare e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri in maniera strutturata e integrata

 

Agevolazione concedibile

L’agevolazione può essere compresa tra un minimo di euro 35.000 ed un massimo di euro 350.000.

L’agevolazione sarà concessa ed erogata fino al 100% delle spese ammissibili di cui:

  •   80% sotto forma di finanziamento agevolato;
  •   20% sotto forma di contributo a fondo perduto;

Il tasso nominale annuo di interesse applicato al finanziamento agevolato è fisso ed è pari allo 0%.

La durata del finanziamento è compresa tra 3 e 6 anni, con un periodo di preammortamento massimo fino all’erogazione del saldo e in ogni caso non superiore a 24 mesi.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le PMI che abbiano i seguenti requisiti:

  • siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda al bando attuativo;
  • abbiano una sede operativa in Lombardia al momento della concessione dell’agevolazione.

 

Spese e costi ammissibili

Sono ammissibili le spese di:

a) partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero e ad eventi a queste collegati (ad es. workshop, eventi B2b, seminari, ecc.); sono altresì ammissibili spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l’utilizzo di piattaforme di matching/agendamento di incontri collegati alle fiere;

b) istituzione temporanea all’estero e/o in Italia (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom / spazi espositivi / vetrine / esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri;

c) azioni di comunicazione ed advertising relative al programma integrato;

d) spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l’accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C) per consolidare la propria posizione sui mercati esteri anche finalizzati alla vendita on line di prodotti o servizi

e) consulenze in relazione al programma integrato (incluse le spese per la definizione del progetto);

f) spese per il conseguimento (diverse dalle consulenze) di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target (incluse le certificazioni per l’ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero scambio siglati dalla UE con Paesi terzi);

g) commissioni per eventuali garanzie fideiussorie di cui alla D.G.R n. 675/2018.

h) spese di formazione per il personale relative al programma integrato nella misura pari al 10% delle spese totali

i) spese per il personale dipendente (in Italia e all’estero) impiegato nel programma integrato di sviluppo internazionale, determinate in maniera forfettaria nella misura pari al 20% delle spese totali

j) spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili

 

Progetti ammissibili

Sono ammissibili programmi strutturati di sviluppo internazionale per avviare o potenziare la presenza nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e il consolidamento della presenza e della capacità d’azione delle PMI.

Tali programmi strutturati potranno, altresì, ricomprendere:

  • promozione di nuovi servizi e modelli di networking, e-commerce e promozione anche basati sul ricorso alle tecnologie digitali per lo sviluppo e il rafforzamento della propria posizione sul mercato internazionale;
  • partecipazioni a manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Italia e/o all’estero, anche virtuali;
  • servizi per la promozione dell’export (es. consulenza di un Export Business Manager), servizi per la transizione digitale e di promozione dell’impresa sui mercati esteri (comunicazione, advertising, etc.).

Tali programmi di sviluppo internazionale non dovranno in ogni caso essere riferiti ad attività che si possano configurare come aiuto all’esportazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

In ogni caso i programmi dovranno rispettare il principio DNSH

18 Nov, 22

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