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Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

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Il Fondo crisi ucraina. Il Fondo è istituito per l’anno 2022 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 200 milioni di euro per far fronte, mediante erogazione di contributi a fondi perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Attraverso lo strumento messo in campo dal governo per il 2022 verranno concessi contributi a fondo perduto fino a 400.000 euro alle imprese che hanno subìto cali di fatturato di almeno il 30% a causa della contrazione della domanda, dell’interruzione di contratti e progetti esistenti e della crisi nelle catene di approvvigionamento (risorse stanziate per complessivi 200 milioni di euro).

Potranno ottenere gli aiuti le Pmi che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:

a) realizzazione negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;

b) il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal primo gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;

c) hanno subìto nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Le risorse verranno assegnate riconoscendo a ciascuna impresa un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore all’entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

a) 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;

b) 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;

c) per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all’anno 2021.

I contributi non potranno comunque superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, nel rispetto dei limiti previsti dal Temporary framework “a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

Con dm Mise verranno definite le modalità di erogazione delle risorse, verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, tempi e modalità di presentazione delle domande.

09 Mag, 22

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