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Fondo Nuove Competenze – Rifinanziato con un miliardo di euro

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La finalità del FNC è quella di agevolare l’innalzamento del livello del capitale umano, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi. Sarà possibile presentare domanda a partire dal 13 dicembre 2022.

Agevolazione concedibile

Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 (dieci) milioni di euro. I progetti formativi, da attuarsi anche nel 2023 dovranno prevedere – per ciascun lavoratore coinvolto – una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore

Soggetti beneficiari

Possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal FNC tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori da realizzarsi anche nel corso dell’annualità 2023.

Tali datori di lavoro:

  • devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
  • non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
  • non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici.

Spese e costi ammissibili

Il FNC opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle intese di rimodulazione dell’orario di lavoro, di cui al citato art. 88, co.1, del decreto-legge n.34 del 2020, sottoscritte entro il 31 dicembre 2022, così come previsto dal decreto interministeriale del 22 settembre 2022.

 Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:

a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard (come da nota EGESIF_14-0017);

b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a);

c) la quota di retribuzione oraria di cui alla lettera a) è rimborsata per l’intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un’ora (1 ora) del normale orario di lavoro settimanale.

15 Nov, 22

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