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Bonus digitalizzazione tour operator e agenzie viaggio

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Il Decreto Legge del 6 novembre 2021 n. 152 c.d. Decreto Recovery, contenente “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, ha introdotto un pacchetto di misure a sostegno del settore turistico.

In particolare, l’articolo 4 prevede un Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta

Per l’attuazione della linea progettuale “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator”, Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinatari del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta sono le agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO:

  • 79.1 – Attività delle agenzie di viaggio e tour operator
  • 79.11 – Attività delle agenzie di viaggio
  • 79.12 – Attività dei tour operator

Il bonus è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti a decorrere dal 7 novembre 2021 (dalla data  di entrata in vigore del presente decreto) e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 euro, nel rispetto del limite delle risorse stanziate:

  • 18 milioni di euro per l’anno 2022,
  • 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
  • 60 milioni di euro per l’anno 2025.

Spese ammissibili al credito d’imposta

Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per le spese sostenute (come definite dall’articolo 9, commi 2 e 2-bis, Dl n. 83/2014) relative a:

  • impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei  propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purche’ in grado di garantire  gli  standard di interoperabilita’ necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici  e  privati  e  di  favorire  l’integrazione  fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma
01 Dic, 21

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