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AGEA OCM VINO INVESTIMENTI 2018

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OCM VINO AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha pubblicato le istruzioni operative n. 51 del 12 dicembre 2017.
-ageaSi tratta delle istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli Investimenti – campagna 2017/2018 – regolamento delegato (UE) 2016/1149 e regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, a cui le singole regioni dovranno attenersi per la predisposizione del bando.
BENEFICIARI: l’aiuto finanziario è concesso ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano titolari di partita IVA e che siano iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, ed abbiano costituito nel Sian un “Fascicolo aziendale” attivo.
Possono accedere all’aiuto, le microimprese, le piccole e medie imprese.
CONTRIBUTO: il contributo erogabile è disposto nel massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni in cui si applica l’obiettivo convergenza, il contributo erogabile può essere disposto nel massimo del 50% della spesa effettivamente sostenuta.
ATTIVITA’ AMMESSE: beneficiano dell’aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione.
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
DOMANDE: entro il 15 febbraio 2018.

Spese ammesse a contributo

Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell’impresa, in termini di adeguamento della domanda al mercato, ed aumentare la competitività oltre che il miglioramento in termini di risparmi energetici, efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.
Le spese sostenute per l’investimento devono essere strettamente ed esclusivamente correlate all’attività vitivinicola dell’Azienda, ovvero devono aumentare la competitività nell’ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (allegati VII – parte II regolamento UE 1308/2013).
Gli investimenti materiali e/o immateriali di cui sopra, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di finanziamento.

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:
• l’IVA, eccetto i casi in cui le Regioni/PA, ai sensi dell’art 48 regolamento delegato (UE) n.2016/1149 prevedono che l’IVA, nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente in materia di IVA, può essere ammessa contributo;
• altre imposte e tasse;
• acquisto di macchine e attrezzature usate;
• le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l’ammissibilità dell’investimento. L’importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
• le spese di consulenza qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
• i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell’ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l’obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore
competitività;
• attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
• viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
• interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
• spese per garanzie bancarie o assicurative
• qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell’azione che si intende realizzare.

 

06 Gen, 18

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